Le Origini

La Società che i dragaioli vollero costituire nella seconda metà dell’800 fu una delle prime tra le Associazioni che si formarono in quel periodo in seno a diverse Contrade ed assunse fin dall’inizio la denominazione di “Camporegio” mantenuta fino ai giorni nostri.

La “proposta di formare una Società tra i Componenti la Contrada del Drago” figura al punto 3 dell’ordine del giorno dell’Adunanza Straordinaria del 31 agosto 1879 e nel relativo verbale, redatto dal Cancelliere Pietro Marinelli e sottoscritto dal Priore Girolamo Pippi, si legge: “L’Onorando Vicario Luigi Grassi dà lettura di un Progetto di Regolamento per la formazione di una Società fra tutti i componenti questa Contrada. Partita la massima, se si debba formare la detta Società, questa rimane approvata ad unanimità per alzata e seduta. Fatta quindi dal medesimo Sig. Vicario la proposta per nominare una Commissione, la quale si occupi di prender nota di tutti coloro che bramano di appartenere a detta Società. Accettata tale proposta, l’Onorando Priore diviene alla nomina della predetta Commissione nei seguenti nominativi: Cianferotti Oreste, Serchi Virgilio, Guerri Francesco, Belli Giuseppe e Cateni Alfredo, i quali, essendo tutti presenti, eccettuato il Serchi, hanno accettato tale incarico”.

La commissione nominata svolse il proprio compito con encomiabile sollecitudine tanto che, dopo appena due settimane, il 14 settembre dello stesso anno, si tenne un’altra Adunanza straordinaria per discutere e approvare “lo statuto della nuova Società di Camporegio creata in seno alla nostra Contrada”, che entrerà in vigore il 1 ottobre e, successivamente, fu nominata la prima Commissione elettorale. Ne fecero parte Francesco Guerri, Francesco Masoni, Giovanni Serchi e un diciottenne, cugino del Vicario, che sarebbe poi diventato un contradaiolo, chissà perché, del Leocorno, Priore di quella Contrada per quasi trent’anni, ma soprattutto il più illustre storico di Siena e delle Contrade di tutto il ‘900: Virgilio Grassi.

Lo statuto, composto di 35 articoli, sancì l’istituzione di “una Società nel seno della Contrada del Drago sotto il titolo Società di Camporegio per i pubblici spettacoli”, stabilì che lo stemma della Società sarebbe stato un Drago in campo a quartieri rossi e verdi e portante l’iscrizione “Società di Camporegio per i pubblici spettacoli” e precisò che la Società sarebbe stata composta da tutti gli appartenenti alla Contrada del Drago come nativi, abitanti, geniali e protettori, “purché abbiano raggiunta l’età di anni 15 almeno che non ne presti il consenso per iscritto il genitore o chi ne fa le veci”.

Come si vede, la qualità di socio poteva essere acquisita in età precoce ed il limite d’età è rimasto invariato fino al 1947, quando fu elevato a 18 anni per essere successivamente e definitivamente stabilito in 16 anni.

All’atto della fondazione, la sede della Società fu stabilita nelle stanze della Contrada del Drago e l’amministrazione fu affidata ad un Consiglio Direttivo “affatto indipendente” (dalla Contrada, n.d.r.) composto di 6 soci: un presidente (Cesare Nencini, che era anche Capitano del Drago), un ispettore, un economo, un bilanciere, un cassiere e un segretario. Erano previste tre categorie di soci, secondo l’ammontare delle quote pagate: rispettivamente lire 1,00 al mese, centesimi 50 al mese e centesimi 10 alla settimana.

L’articolo 6 stabilì che “lo scopo principale della Società è quello di occuparsi delle pubbliche feste e più specialmente delle corse (del Palio, n.d.r.) concorrendo con quei mezzi che il corpo sociale crederà opportuni a mezzo di deliberazione”. Seguirono norme relative alle modalità di ammissione di nuovi soci e vennero sinteticamente definiti la durata (un anno con possibilità di riconferma fino a tre anni) e i compiti di ciascuna carica.

All’articolo 29 lo statuto autorizzava l’effettuazione, in una domenica del mese di ottobre, di un pranzo a spese della cassa sociale e a questo argomento furono dedicati ben 4 articoli; il limite di spesa pro capite fu stabilito in lire 3,00 per commensale (dunque oltre la metà della quota annuale dei soci di terza categoria). Evidentemente il pranzo costituiva un vero evento nell’ambito di un contesto sociale caratterizzato da un tenore di vita assai modesto: è significativo come i menu dell’epoca, dopo l’elenco delle pietanze, riportassero con enfasi e in bella evidenza “pane a volontà”, opportunità evidentemente non consueta nella vita quotidiana.

Infine, l’ultimo articolo così recitava: “Il presente Statuto anderà in vigore il Primo ottobre 1879, giorno destinato alla costituzione della nuova Società”.

Purtroppo ad oggi non sono stati reperiti documenti relativi all’attività della Società nel periodo immediatamente successivo, fatta eccezione per ciò che riguarda l’acquisizione di una propria sede nell’anno 1881.

In quei locali negli anni successivi si sarebbero scritte pagine importanti nella storia non solo del Drago, ma di tutte le Contrade. Il 31 maggio 1887, proprio in una sala del Camporegio, fu costituito il Comitato dei Priori, la prima manifestazione concreta della volontà di riunire i diciassette Priori in un organismo capace di collegare fra loro, coordinare e tutelare, le Contrade; obiettivo che sarà poi concretizzato sempre in Camporegio sette anni dopo, il 25 novembre 1894, quando l’Assemblea dei diciassette Priori, convocata dal Priore del Drago Patrizio Chiusarelli, si costituì in Magistrato delle Contrade e nominò lo stesso Patrizio Chiusarelli Presidente provvisorio del sodalizio.

Tuttavia, è possibile ricostruire a grandi linee lo sviluppo della Società attraverso l’analisi del testo di un nuovo Statuto approvato nell’adunanza generale del 22 dicembre 1885 (dunque sei anni dopo la fondazione) evidentemente per rispondere all’esigenza di meglio definire l’organizzazione e disciplinare nuove attività che si andavano nel frattempo realizzando.

Le principali novità riguardarono la determinazione di un limite al contributo da erogare alla Contrada che “non potrà oltrepassare la cifra di L. 70 sempre che il resto di cassa dell’anno precedente lo permetta” (art. 5) e l’indicazione di nuove attività di carattere ludico “come parte secondaria dello scopo” permettendo “durante il carnevale dei trattenimenti di ballo…” (art. 6); inoltre, “allo scopo di avvantaggiare gli interessi della Società verrà affettuata nel giorno di martedì di ciascuna settimana una tombola privata nel proprio locale, alla quale potranno intervenire i soci e gli ammessi di ogni specie. Come pure la domenica, i soli soci potranno ritrovarsi nelle ore pomeridiane per divertirsi in alcuni giochi permessi dal regolamento” (art. 7).

Vennero anche indicate con puntiglio norme di comportamento per l’inadempienza nelle quali erano previste espressamente sanzioni di vario grado. Si stabilì (art. 22) che “avvenendo la morte di qualche socio sarà cura del Consiglio di rendere informati i soci acciocché il defunto sia accompagnato convenientemente alla tomba”. Si aumentarono a 9 i componenti del Consiglio ai quali si confermò un mandato annuale senza limitazione alla possibilità di rielezione. Per la validità dell’elezione era richiesta la maggioranza assoluta dei votanti e “… qualora qualcuno non la riportasse, si procederà in altra adunanza al ballottaggio tra i due che riportarono maggiori  voti alle singole cariche …” (art. 30).

Insieme allo Statuto, nell’adunanza generale del 22 dicembre 1885, fu approvato un regolamento generale, un regolamento per le feste da ballo, un regolamento per il gioco della tombola ed un regolamento per le riunioni festive.

Si trattava di disposizioni molto dettagliate, con un’accurata descrizione delle mansioni affidate a ciascun componente del Consiglio Direttivo e dei limiti alla autonomia operativa di ogni membro. Furono previste anche le nuove figure dei revisori dei conti e di un custode e, all’ultimo capoverso, il regolamento generale fissò una regola sullo svolgimento delle riunioni stabilendo che “è dovere di ciascun socio intervenendo all’adunanza di non interrompere la discussione né potrà parlare senza prima aver chiesto la parola al presidente e non potrà domandarla più di due volte sopra lo stesso argomento”.

Il regolamento per le feste da ballo contiene minuziose prescrizioni alcune delle quali vale la pena riportare testualmente per meglio comprendere la mentalità del tempo. Ad esempio, l’art. 5 recita: “Il Consiglio Direttivo penserà a far distribuire ai soci per ciascun intrattenimento non più di due biglietti da donne e metà biglietto da uomo”. Il biglietto poteva essere distribuito (art. 7) “a persone di buona morale e dabbene onde non degradare la Società”. I nomi dei soci espulsi e decaduti erano indicati alla porta d’ingresso e “non potranno intervenire ai trattenimenti”. Ci si preoccupava del tempo impiegato per i balli che non doveva oltrepassare i venti minuti (art. 15), “fatta eccezione per la Quadriglia e Cotillon”, ma anche del fatto che tutti gli uomini potessero ballare “anche se in difetto di signore” costringendo a cedere la propria compagna di ballo a chi ne fosse stato sprovvisto.

Le attività della Società come sopra disciplinate, si mantennero inalterate per molti anni. L’unica novità di grande rilievo fu introdotta nell’adunanza del 29 settembre 1892, allorquando tra gli scopi sociali fu inserito quello di corrispondere ai soci un sussidio in caso di malattia. In questo modo il Camporegio si allineò ai principi di mutuo soccorso che già ispiravano alcune delle altre Società di Contrada e anche la denominazione sociale assunse il titolo di “Società di M.S. di Camporegio”, dove la sigla M.S. sta, appunto, per mutuo soccorso. L’importo del sussidio giornaliero originariamente di lire 0,50 fu poi elevato a lire 0,80. Fu introdotta anche una norma diretta a scongiurare eventuali abusi e si stabilì che “ad ogni socio verrà inibito il totale sussidio quando la malattia sia acquistata o provocata da se stesso”.

Le regole di funzionamento della Società rimasero sostanzialmente inalterate per molti anni, con alcune integrazioni apportate nello Statuto del 1914 con riferimento alla durata del mandato dei consiglieri elevata a tre anni ma con rinnovo annuale di un terzo dei componenti.

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